
Ordinanza della Regione Campania n.53 del 29/05/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell ’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA.
stabilisce:
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- Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 15 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni:
- è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
- dalle ore 22,00 alle ore 6,00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
- Si richiama altresì il divieto, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett.m) del DPCM 17 maggio 2020, di svolgimento di eventi e attività di ogni genere in sale da ballo,discoteche e locali, assimilati, all’aperto o al chiuso.
- Al fine di consentire la fruizione dilazionata dei servizi e delle attività commerciali, fino al 31 luglio 2020 1’esercizio delle attività commerciali, di servizi alla persona, di ristorazione ed economiche, di cui al punto 1.1. dell’Ordinanza n.48/2020, è consentito senza obbligo di chiusura festiva.
- Per quanto non modificato dal presente provvedimento, restano confermate le previsioni di cui all’ Ordinanza n .48 del 17 /5 /2020 e n. 49 del 20/5 /2020 ed è fatto salvo quanto previsto dal DPCM del 17 maggio 2020.
- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, deldecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’ attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’ attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art .4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art. I, comma 16 decreto-Iegge n. 33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle Camere di Commercio ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.”
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